Art. 7

In vigore dal 26 mag 2006
Ai sensi dell', terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, viene delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative, già esercitate, all'atto del loro trasferimento alle province, dagli uffici trasferiti di cui al precedente , che residuano alla competenza statale dopo il trasferimento delle attribuzioni di cui al presente decreto. nonché l'esercizio delle funzioni amministrative conferite alle regioni a statuto ordinario in materia di igiene e sanità, ivi compresa la corresponsione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, salvo che le stesse già non spettino alle province autonome. Anche in deroga a quanto previsto dall', sono trasferite alle province autonome le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità trasferite alle Regioni a statuto ordinario dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e relativi decreti attuativi, non ancora spettanti alle province stesse, ferme restando in ogni caso le ulteriori competenze a esse riconosciute ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;474#art-7

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