Art. 8

In vigore dal 5 ott 1975
In materia di profilassi delle malattie infettive e diffusive per le quali sia imposta la vaccinazione obbligatoria, si applicano le disposizioni di legge statale fino a quando la provincia non abbia emanato specifiche disposizioni di legge al riguardo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;474#art-8

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