Art. 11
In vigore dal 5 ott 1975
Le province di Trento e di Bolzano succedono allo Stato nei diritti ed obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate da quest'ultimo con enti e con privati, relative alle funzioni spettanti alle province nelle materie di cui al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;474#art-11