Art. 9
In vigore dal 5 ott 1975
Rimangono ferme le norme statali relative al riscontro diagnostico, alla ammissibilità del prelievo di parti di cadavere a scopo terapeutico e all'ammissibilità del trapianto di organi e tessuti da persone viventi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;474#art-9