Art. 16

In vigore dal 5 ott 1975
Il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307, è abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 marzo 1975 LEONE MORO - GULLOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1975 Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 16
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;474#art-16

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