Art. 5

In vigore dal 5 ott 1975
Ove lo Stato italiano sia tenuto, in relazione a convenzioni internazionali, a prestazioni assistenziali a favore di cittadini stranieri, gli obblighi relativi sono assunti dalle province per il rispettivo territorio. Restano riservati allo Stato i rapporti con organismi stranieri od internazionali dipendenti dagli interventi di cui al comma precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;469#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo