Art. 8

In vigore dal 5 ott 1975
Le province di Trento e di Bolzano sono delegate ad autorizzare gli enti assistenziali pubblici e privati ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni immobili ai sensi delle vigenti disposizioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;469#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo