Art. 8
In vigore dal 5 ott 1975
Le province di Trento e di Bolzano sono delegate ad autorizzare gli enti assistenziali pubblici e privati ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni immobili ai sensi delle vigenti disposizioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;469#art-8