Art. 7
In vigore dal 2 giu 1981
Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:
a) ai rapporti internazionali nella materia di cui al presente decreto e ai rapporti, in materia di assistenza, con organismi assistenziali stranieri od internazionali;
b) all'assistenza delle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi...; agli interventi di prima assistenza in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568; all'assistenza ai profughi stranieri; agli interventi in favore degli orfani dei caduti per servizio di cui alla legge 12 aprile 1962, n. 185;
c) agli studi ed alle sperimentazioni in materia di assistenza e beneficenza con riferimento agli obiettivi del programma economico-nazionale ed agli obblighi internazionali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;469#art-7