Art. 2
In vigore dal 5 ott 1975
Ai sensi degli , n. 2), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la regione Trentino-Alto Adige è competente a disciplinare con proprie leggi il modello di organizzazione e di funzionamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché ad approvarne gli statuti e relative modificazioni.
Rimangono riservate alle province le potestà amministrative in ordine all'istituzione degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e alle altre funzioni concernenti gli stessi enti quali previsti dalla legge regionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;469#art-2