Art. 5
5 / 13In vigore dal 5 ott 1975
Ove lo Stato italiano sia tenuto, in relazione a convenzioni internazionali, a prestazioni assistenziali a favore di cittadini stranieri, gli obblighi relativi sono assunti dalle province per il rispettivo territorio.
Restano riservati allo Stato i rapporti con organismi stranieri od internazionali dipendenti dagli interventi di cui al comma precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;469#art-5