Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali›Capo II
Art. 8
Cumulabilità degli onorari e delle indennità
In vigore dal 8 dic 1974
Salvo i casi in cui la tariffa lo escluda espressamente, l'onorario stabilito per le singole funzioni è cumulabile con gli onorari graduali analiticamente stabiliti per le prestazioni varie ed accessorie nonché con le spese e indennità di cui all'.
Sono pure cumulabili gli onorari, le indennità e le spese previsti agli , e 21.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-10;567#art-tpp-8