Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali›Titolo I
Art. 5
Classificazione e criteri applicativi degli onorari
In vigore dal 8 dic 1974
Gli onorari si distinguono in:
a) fissi: previsti e determinati dalle singole voci della presente tariffa;
b) graduali: determinati secondo la divisione in scaglioni del valore della pratica ed analiticamente stabiliti nelle tabelle indicate dalle norme in cui tali onorari sono specificatamente previsti;
c) a percentuale: determinati in ragione di un coefficiente da applicare sul valore complessivo della pratica e che potrà essere o costante o regressivo come indicato dalla norma relativa;
d) a discrezione: applicabili con i criteri di cui all', per le prestazioni che non si possano riferire a entità o valori numerici, o quando gli elementi di tempo e di valore non abbiano carattere determinante. Sono ricomprese in questa voce le consultazioni ed i pareri tecnico-giuridici nelle materie commercialistiche non espressamente contemplate nella presente tariffa;
e) a tempo: commisurati in relazione al tempo impiegato per le relative prestazioni.
Gli onorari a tempo quando non costituiscono di per sè l'onorario principale sono cumulabili con questo.
Oltre all'indennità di assenza dallo studio, spetta al professionista un compenso per il tempo impiegato per recarsi presso il cliente o altrimenti per l'espletamento dell'incarico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-10;567#art-tpp-5