Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali›Capo II
Art. 9
Pluralità di professionisti
In vigore dal 8 dic 1974
Quando un incarico è affidato a più professionisti, ciascuno di essi ha diritto all'onorario per l'opera prestata secondo la tariffa della professione alla quale appartiene.
Se il collegio è composto integralmente da ragionieri professionisti l'onorario complessivo è costituito dall'onorario spettante ad un singolo professionista aumentato del 40% per ogni componente del collegio, oltre le spese e le indennità a ciascuno spettanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-10;567#art-tpp-9