Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali›Capo II
Art. 7
Valore dell'incarico
In vigore dal 8 nov 1989
Ai fini dell'applicazione della tariffa, il valore dell'incarico, quando non sia stato concordato col cliente, è determinato in base a quanto previsto dai singoli articoli della presente tariffa.
Per incarichi di valore indeterminato, l'onorario si determina riferendosi ai criteri indicati nell' e partendo da un minimo di L. 5 milioni, o, per pratiche tributarie, di L. 200.000 di tributo.
L'assistenza in procedure concorsuali o in componimenti stragiudiziali è compensata, se in favore del creditore, con riferimento all'ammontare del credito; se in favore del debitore con riferimento all'ammontare dell'attivo.
Per l'assistenza in materia di successioni, divisioni e liquidazioni, si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.
Per l'assistenza in materia tributaria si ha riguardo allo ammontare dell'imposta, tassa, soprattassa, penalità e di ogni altro accessorio.
È fatta eccezione per le dichiarazioni tributarie per le quali si ha riguardo all'ammontare del reddito imponibile dichiarato.
Per le prestazioni relative ad incarico giudiziario o convenzionale di gestione amministrativa, l'onorario, ove non sia determinato dalla legge o preventivamente pattuito, è stabilito sulla base di una percentuale delle rendite lorde dei beni amministrati e, nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sulle entrate annue, proporzionalmente ridotte.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 25 settembre 1989, n. 348 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, n. 567, di seguito denominato decreto, i minimi di L. 5.000.000 e di L. 200.000 sono, rispettivamente, elevati a L. 11.000.000 e a L. 1.100.000."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-10;567#art-tpp-7