Art. 24

In vigore dal 11 set 1974
Ferma la competenza delle province in materia di edilizia comunque sovvenzionata ai sensi dell', n. 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è riservata allo Stato la costruzione di alloggi per propri dipendenti la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-22;381#art-24

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