Art. 8

In vigore dal 11 set 1974
Il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, deve programmare l'utilizzazione delle acque per i diversi usi e contenere le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, nel reciproco rispetto delle competenze dello Stato e della provincia interessata. Il progetto di piano è predisposto per ciascuna provincia in seno ad un apposito comitato, d'intesa fra tre rappresentanti dello Stato e tre rappresentanti della provincia interessata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. I rappresentanti sono designati rispettivamente dal presidente del Consiglio dei Ministri e dalla giunta provinciale. Il progetto adottato dal comitato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione. I comuni ed i soggetti interessati possono presentare osservazioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del progetto nella Gazzetta Ufficiale. Il piano è deliberato definitivamente, con eventuali modifiche, d'intesa fra i rappresentanti statali e provinciali nel comitato ed è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta, conforme all'intesa raggiunta, del Ministro per i lavori pubblici e del presidente della giunta provinciale interessata. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale ed ha vigore a tempo indeterminato. Esso è sottoposto a revisione dopo i primi cinque anni e successivamente ogni quindici anni, seguendo lo stesso procedimento previsto per la sua formazione; nelle stesse forme possono essere approvate modifiche, prima della scadenza dei termini predetti, qualora il piano si riveli in qualche sua parte inattuabile o si manifesti comunque l'evidente convenienza di migliorarlo o di adattarlo a nuove esigenze.
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