Art. 7

In vigore dal 25 dic 1999
1. Con decorrenza dal 1 gennaio 2000 è delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni statali in materia di opere idrauliche di prima e seconda categoria. Per l'esercizio di tali funzioni si applica quanto disposto dall', secondo e terzo comma. 2. Le province predispongono piani pluriennali concernenti la gestione, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli investimenti per la realizzazione di nuove opere idrauliche di prima e seconda categoria. Tali piani sono predisposti secondo gli eventuali indirizzi programmatici del Ministro dei lavori pubblici ed individuano gli interventi da realizzare, le priorità, i tempi e i costi di realizzazione. I piani suddetti sono approvati d'intesa tra il Ministro dei lavori pubblici e il presidente della provincia interessata. Tali piani valgono anche quale piano annuale di coordinamento previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-22;381#art-7

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