Art. 20

In vigore dal 11 set 1974
Ai fini dell'attuazione del piano urbanistico provinciale e dei piani territoriali di coordinamento, nel rispetto delle relative competenze, gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilità, linee ferroviarie e aerodromi, anche se realizzati a mezzo di aziende autonome, sono effettuati previa intesa con la provincia interessata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-22;381#art-20

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