Art. 18

In vigore dal 11 set 1974
Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della provincia in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui al presente decreto facciano riferimento a funzioni amministrative degli organi o degli uffici centrali o periferici dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-22;381#art-18

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