Art. 18
In vigore dal 11 set 1974
Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della provincia in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui al presente decreto facciano riferimento a funzioni amministrative degli organi o degli uffici centrali o periferici dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-22;381#art-18