Art. 23
In vigore dal 11 set 1974
Fino a quando non sarà provveduto alla riforma della legislazione concernente le servitù militari, alle commissioni tecniche previste dall' della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggregati, in relazione al disposto degli , ultimo comma, e 6, quarto comma, del regolamento di esecuzione della citata legge, approvato con regio decreto 4 maggio 1936, n. 1388, rappresentanti rispettivamente della regione Trentino-Alto Adige o delle province di Trento e di Bolzano, qualora la sfera di attività interessata ai sensi delle citate disposizioni competa ai predetti enti, ovvero siano interessate zone di demanio pubblico degli enti medesimi.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-22;381#art-23