Art. 26

In vigore dal 11 set 1974
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dal successivo , le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle province, concernenti le funzioni amministrative spettanti alle province stesse e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dal precedente , ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-22;381#art-26

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