Art. 31

In vigore dal 11 set 1974
Il servizio idrografico, già svolto dagli uffici dipendenti dell'Amministrazione statale dei lavori pubblici, è disimpegnato - nell'ambito del rispettivo territorio - dalle province di Trento e di Bolzano, anche per conto dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-22;381#art-31

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