Art. 33

In vigore dal 11 set 1974
Nel territorio della regione Trentino-Alto Adige le norme di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 996, trovano applicazione all'insorgere di situazioni di danno o di pericolo che per la loro natura ed estensione non possono essere fronteggiate con l'esercizio delle competenze proprie o delegate delle province e con l'impiego delle organizzazioni di uomini e di mezzi di cui dispongono.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-22;381#art-33

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