Art. 34

In vigore dal 11 set 1974
Alla dichiarazione di cui all' della legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed alla nomina del commissario previsto dal medesimo articolo si provvederà d'intesa con i presidenti delle giunte provinciali, ove la calamità riguardi i territori di entrambe le province, ovvero con il presidente della giunta della provincia interessata ove solo una delle due sia stata colpita.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-22;381#art-34

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