Art. 9
In vigore dal 10 ago 1974
I requisiti e le condizioni richiesti per l'ammissione al libro genealogico delle razze riconosciute a norma della legislazione statale, saranno stabiliti con legge provinciale.
Parimenti con legge provinciale sarà disciplinato il controllo della produzione e del commercio di sementi e di altro materiale di moltiplicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-22;279#art-9