Art. 6
In vigore dal 10 ago 1974
Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale operanti nelle materie di cui al presente decreto continuano ad esercitare le proprie attribuzioni, ma i rispettivi programmi di attività concernenti tali materie debbono essere preventivamente approvati dalla provincia interessata.
Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle province di Trento e Bolzano ed addetto alle attività che cessano sarà trasferito, previo consenso, alle province di Trento e Bolzano, conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili di tali enti relativi alle attività che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle province medesime.
I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle province del patrimonio degli enti di cui sopra, nonché al trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e di intesa con la provincia interessata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-22;279#art-6