Art. 10
In vigore dal 10 ago 1974
Viene delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative statali già svolte da organi od uffici locali:
a) funzioni di cui alla lettera d) del precedente ;
b) funzioni di cui alla lettera f) del medesimo articolo;
c) adempimenti previsti dal fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche, in ordine alle proposte di delimitazione territoriale ed alla concessione, liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e creditizie, nonché ai pareri in merito al riconoscimento dei consorzi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.
Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi provinciali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.
In caso di persistente inattività degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione provinciale.
Ai fini dell'esercizio delle competenze ad esso riservate ai sensi del precedente lo Stato può affidare determinati compiti ad enti od organismi locali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-22;279#art-10