Art. 8

In vigore dal 12 gen 1988
Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine: a) ai rapporti internazionali e con la Comunità economica europea; b) alla applicazione di regolamenti ed altri atti della Comunità economica europea concernenti la politica dei prezzi e dei mercati; c) alla ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale in agricoltura e foreste, caccia e pesca, nonché al coordinamento metodologico della ricerca e sperimentazione scientifica nelle anzidette materie su tutto il territorio nazionale; l'attività di ricerca e sperimentazione di competenza statale interessante le province e quella di competenza provinciale saranno coordinate mediante opportune intese; d) all'importazione, esportazione ed al transito di piante o parti di piante e semi di provenienza estera; all'importazione ed esportazione di bestiame da allevamento e da riproduzione, nonché di materiale seminale; al rilascio di certificati fitopatologici per l'esportazione, il transito e l'importazione di prodotti agricoli; e) al commercio internazionale dei prodotti agricoli e zootecnici; f) agli interventi per la regolazione del mercato agricolo, compresi quelli effettuati in favore di organismi associativi di produttori agricoli; g) alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze ad uso agrario e di prodotti agrari ferma restando l'applicazione alle amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano, ai sensi del secondo comma dell' dello statuto, del disposto dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, si estende alle province di Trento e di Bolzano la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; h) alla alimentazione; i) al rilascio delle licenze di porto d'armi per uso di caccia; l) al fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche; m) alla tenuta dei registri delle varietà dei prodotti sementieri.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-22;279#art-8

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