Art. 13
In vigore dal 10 ago 1974
I certificati fitopatologici rilasciati dagli uffici delle province autonome sono equiparati ad ogni effetto ai certificati rilasciati dagli uffici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-22;279#art-13