Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 10 ago 1974
I certificati fitopatologici rilasciati dagli uffici delle province autonome sono equiparati ad ogni effetto ai certificati rilasciati dagli uffici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-22;279#art-13