Art. 6

In vigore dal 10 ago 1974
Le licenze per agenzie di viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere sono rilasciate dalla provincia previo parere favorevole della competente amministrazione statale. Qualora tale amministrazione non si pronunzi entro 60 giorni dalla richiesta della provincia interessata, questa provvede prescindendo dal parere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-22;278#art-6

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