Art. 5

In vigore dal 10 ago 1974
Restano riservati allo Stato: 1) i rapporti internazionali nelle materie di cui al precedente ; 2) l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazioni e di promozione all'estero, nonché degli uffici turistici di frontiera; 3) la promozione all'estero a favore del turismo nazionale, che viene esercitata dallo Stato per mezzo dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), esclusa l'attività promozionale turistica all'estero per iniziative da realizzare nel territorio delle due province, le quali a tal fine possono avvalersi dell'Ente nazionale italiano per il turismo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-22;278#art-5

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