Art. 2
In vigore dal 7 mag 1992
Sono inoltre esercitate dalle province le funzioni amministrative degli organi dello Stato e della regione in ordine agli altri enti, istituzioni e organizzazioni locali operanti nelle materie di cui al precedente .
In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nel precedente comma, la legge stessa provvede in ordine al personale e ai beni degli enti soppressi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-22;278#art-2