Art. 8
In vigore dal 10 ago 1974
Le province di Trento e di Bolzano, in relazione alle esigenze derivanti dalle attribuzioni da esse esercitate ai sensi del presente decreto, possono avvalersi dei servizi tecnici dello Stato operanti per funzioni non trasferite alle province.
Lo Stato sarà rimborsato per le spese sostenute per le province.
La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente, previa intesa con la provincia interessata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-22;278#art-8