Art. 10
In vigore dal 10 ago 1974
Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1952, n. 354, è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 marzo 1974
LEONE
RUMOR - TAVIANI - COLOMBO - RIPAMONTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 68. - CORAZZINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-22;278#art-10