Art. 10

In vigore dal 10 ago 1974
Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1952, n. 354, è abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 marzo 1974 LEONE RUMOR - TAVIANI - COLOMBO - RIPAMONTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1974 Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 68. - CORAZZINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-22;278#art-10

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