Capo III

Art. 26

Servizi prestati in colonia e in territorio somalo

In vigore dal 24 mag 1974
Il servizio prestato nelle cessate colonie italiane è aumentato della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo. Nelle stesse misure è aumentato ii servizio prestato in Somalia durante l'amministrazione fiduciaria italiana o in attuazione dell'assistenza tecnica accordata dall'Italia allo Stato somalo. Per l'applicazione delle due misure di aumento stabilite in questo articolo, il servizio prestato in Libia, quello prestato nelle altre colonie italiane e quello di cui al secondo comma si computano separatamente; si applica, per il computo di ciascuno di detti servizi, il secondo comma dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-26

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