Capo III
Art. 26
58 / 275Servizi prestati in colonia e in territorio somalo
In vigore dal 24 mag 1974
Il servizio prestato nelle cessate colonie italiane è aumentato della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.
Nelle stesse misure è aumentato ii servizio prestato in Somalia durante l'amministrazione fiduciaria italiana o in attuazione dell'assistenza tecnica accordata dall'Italia allo Stato somalo.
Per l'applicazione delle due misure di aumento stabilite in questo articolo, il servizio prestato in Libia, quello prestato nelle altre colonie italiane e quello di cui al secondo comma si computano separatamente; si applica, per il computo di ciascuno di detti servizi, il secondo comma dell'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-26