Capo III

Art. 24

Servizi scolastici

In vigore dal 1 gen 1998
Sono aumentati della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo i servizi prestati: a) nelle scuole e nelle altre istituzioni educative e culturali italiane all'estero; b) ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 465, dagli insegnanti di ruolo ordinario della scuola primaria presso scuole funzionanti in paesi in via di sviluppo fuori d'Europa e dipendenti da tali paesi o da organismi internazionali; c) dagli insegnanti nelle scuole della zona del territorio di Trieste non amministrata dall'Italia. Se i servizi indicati nel comma precedente sono stati resi in periodi diversi, per il computo si osserva lo , comma secondo. Sono aumentati di un terzo i servizi prestati: a) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1932-1933, nelle scuole, anche non classificate, site nelle località delle province di Trento e di Bolzano indicate nell'allegato A al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127; b) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1940-1941, nelle scuole di quinta categoria e rurali dipendenti dai provveditorati agli studi di Trieste e di Gorizia ovvero site nei comuni di Tarvisio e Malborghetto; c) dal personale direttivo o ispettivo, titolare rispettivamente di circoli o circoscrizioni comprendenti le scuole di cui alle lettere a) e b). COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N.449.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-24

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