Capo III
Art. 24
Servizi scolastici
In vigore dal 1 gen 1998
Sono aumentati della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo i servizi prestati:
a) nelle scuole e nelle altre istituzioni educative e culturali italiane all'estero;
b) ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 465, dagli insegnanti di ruolo ordinario della scuola primaria presso scuole funzionanti in paesi in via di sviluppo fuori d'Europa e dipendenti da tali paesi o da organismi internazionali;
c) dagli insegnanti nelle scuole della zona del territorio di Trieste non amministrata dall'Italia. Se i servizi indicati nel comma precedente sono stati resi in periodi diversi, per il computo si osserva lo , comma secondo.
Sono aumentati di un terzo i servizi prestati:
a) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1932-1933, nelle scuole, anche non classificate, site nelle località delle province di Trento e di Bolzano indicate nell'allegato A al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127;
b) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1940-1941, nelle scuole di quinta categoria e rurali dipendenti dai provveditorati agli studi di Trieste e di Gorizia ovvero site nei comuni di Tarvisio e Malborghetto;
c) dal personale direttivo o ispettivo, titolare rispettivamente di circoli o circoscrizioni comprendenti le scuole di cui alle lettere a) e b).
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N.449.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-24