Capo III

Art. 23

Servizio del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in residenze disagiate

In vigore dal 1 gen 2022
Il servizio nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è computato conformemente all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tal fine si computano anche i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata nonché il tempo trascorso in congedo.

Note all'articolo

  • La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 319) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 2015.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-23

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