Capo III
Art. 23
Servizio del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in residenze disagiate
In vigore dal 1 gen 2022
Il servizio nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è computato conformemente all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
A tal fine si computano anche i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata nonché il tempo trascorso in congedo.
Note all'articolo
- La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 319) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 2015.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-23