Capo III
Art. 27
Servizio prestato in zona di armistizio
In vigore dal 24 mag 1974
Il servizio prestato in zona di armistizio dopo la guerra 1914-18 o in altre zone indicate dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1925, è aumentato della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo; si osserva, per il computo, il secondo comma dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-27