Art. 7
In vigore dal 1 dic 1973
Nell'ambito dei poteri di vigilanza dello Stato di cui all', n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, rientra la facoltà degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti, anche provinciali, o dall'autorità.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-01;686#art-7