Art. 5
In vigore dal 1 dic 1973
Sino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, i presidenti delle giunte provinciali continuano ad esercitare le attribuzioni loro demandate anche nelle materie di cui all', primo comma, del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-01;686#art-5