Art. 4

In vigore dal 1 dic 1973
Salvo il disposto del primo comma del precedente , le attribuzioni dell'autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate: a) dai presidenti delle giunte provinciali, nei comuni di Trento e Bolzano, per le materie e con i limiti indicati dal precedente ; b) dai questori, nei comuni di Trento e Bolzano, per tutte le materie non di competenza delle due province e diverse da quelle indicate nel primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; c) dai funzionari di pubblica sicurezza degli uffici distaccati nei comuni sedi di tali uffici; d) dai sindaci negli altri comuni.
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Art. 4 Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici. — Testo vigente | Portale Normativo