Art. 6
In vigore dal 1 dic 1973
Tutte le attribuzioni in materia di pubblica sicurezza sono esercitate nell'ambito delle due province sotto la vigilanza del competente commissario del Governo, fatta eccezione per quelle trasferite alla competenza provinciale in materia di spettacoli pubblici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-01;686#art-6