Art. 10

In vigore dal 1 dic 1973
L'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono richiesti, nelle materie di rispettiva competenza, dal presidente della giunta regionale, rispettivamente dai presidenti delle giunte provinciali, al commissario del Governo competente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 novembre 1973 LEONE RUMOR - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1973 Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 38. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-01;686#art-10

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