Art. 17

In vigore dal 25 gen 1978
Le persone fisiche che hanno presentato la dichiarazione dei redditi, modello 740, conseguiti nell'anno 1974, con esclusione di quelle i cui redditi sono stati imputati ad altri, e che entro il 31 gennaio 1977 non riceveranno comunicazione del numero di codice fiscale, sono tenute a presentare l'apposita domanda di attribuzione, entro il trentesimo giorno precedente quello stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1976, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale hanno presentato la dichiarazione dei redditi conseguiti nello anno 1974 ovvero, per coloro che l'hanno presentata ad uffici soppressi, all'ufficio distrettuale che ne ha assorbito i compiti. Le persone fisiche che hanno presentato la dichiarazione dei redditi, modello 740, conseguiti nell'anno 1975 in qualità di dichiaranti ed i loro figli minori possessori di reddito proprio, nonché le persone fisiche che hanno presentato il modello 101 sostitutivo della dichiarazione per i redditi conseguiti nell'anno 1975, che entro il 30 settembre 1977 non riceveranno la comunicazione del numero di codice fiscale, sono tenute a presentare l'apposita domanda di attribuzione, entro il 30 novembre 1977, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale hanno presentato la dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno 1975 o il certificato sostitutivo, ovvero, per coloro che li hanno presentati ad uffici soppressi, all'ufficio distrettuale che ne ha assorbito i compiti. Il termine del 30 novembre 1977 non si applica alle persone fisiche che presentano la dichiarazione annuale dei redditi o il certificato sostitutivo rilasciato dal datore di lavoro presso gli uffici delle imposte dirette nei cui distretti rientrano i comuni indicati negli del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni; nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nell' del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730. Le persone fisiche obbligate alla indicazione del numero di codice fiscale, alle quali l'amministrazione finanziaria non lo avrà comunicato entro il 30 novembre 1977, salvo quanto previsto nei commi precedenti, sono tenute a richiederne l'attribuzione, a decorrere dal 1 dicembre 1977, ad uno degli uffici distrettuali delle imposte dirette indicati nella tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Note all'articolo

  • La L. 14 agosto 1974, n.354 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che " Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, avranno effetto anziche' il 1 ottobre 1974 con decorrenza dal 1 aprile 1975".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;605#art-17

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