Art. 15
Segreto d'ufficio.
In vigore dal 1 gen 2007
I dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria sono sottoposti al segreto d'ufficio.
Il Ministero dell'economia e delle finanze ha facoltà di rendere pubblici, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al primo comma, nonché, per esclusive finalità di studio e di ricerca, i medesimi dati, sotto forma di collezioni campionarie, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;605#art-15