Art. 18
In vigore dal 4 dic 1976
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche che siano, entro il 31 dicembre 1976, in possesso del numero di partita IVA, tale numero ha a tutti gli effetti validità di numero di codice fiscale, fino a quando l'amministrazione provvederà a comunicare il numero di codice fiscale medesimo.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche in possesso, entro il 31 dicembre 1976, di più di un numero di partita IVA, ha validità di numero di codice fiscale l'ultimo numero di partita IVA attribuito o, nel caso di attribuzione contemporanea di più numeri di partita IVA, quello a valore numerico più elevato.
I soggetti diversi dalle persone fisiche obbligati alla presentazione delle dichiarazioni IVA, che non siano, entro il 31 dicembre 1976, in possesso del numero di partita IVA, sono tenuti a richiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale, a decorrere dal 1 gennaio 1977, all'ufficio IVA competente ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla presentazione delle dichiarazioni IVA ma obbligati alla indicazione del numero di codice fiscale, ai quali l'amministrazione finanziaria non lo avrà comunicato entro il 31 dicembre 1976, sono tenuti a richiederne l'attribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 1977, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;605#art-18