Art. 11
Indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione di atti pubblici e di scritture private.
In vigore dal 1 gen 1978
Il pubblico ufficiale che redige o autentica atti per i quali, in base alle norme del presente decreto, deve essere indicato, nelle richieste di registrazione, il numero di codice fiscale di determinati soggetti, è tenuto a richiederlo agli interessati.
Qualora i soggetti interessati dichiarino di non essere a conoscenza del proprio numero di codice fiscale, il pubblico ufficiale deve farne menzione nella richiesta di registrazione indicando gli elementi previsti dal primo comma dell', salva l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'.
Per gli atti di cui alla lettera b) dell', le parti o i loro rappresentanti, qualora non siano a conoscenza del numero di codice fiscale di altri soggetti destinatari degli effetti giuridici dell'atto, debbono fornire al pubblico ufficiale o indicare nella richiesta di registrazione della scrittura privata i dati previsti dal primo comma dell' relativi a tali altri soggetti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;605#art-11