Art. 8
Poteri dell'anagrafe tributaria.
In vigore dal 12 ago 2006
L'anagrafe tributaria può inviare questionari a qualsiasi soggetto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e può richiedere la presentazione di allegati alle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, da redigersi in conformità a modelli stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, allo scopo di acquisire o verificare gli elementi di identificazione necessari per l'attribuzione del numero di codice fiscale e tutti gli altri elementi contenuti nelle domande di attribuzione di cui al precedente nonché gli altri dati utili per una completa individuazione del soggetto ovvero ai fini dell'accertamento di tributi o contributi.
Il questionario, debitamente compilato e firmato, deve essere restituito entro quindici giorni dalla data di ricevimento.
L'anagrafe tributaria vigila sull'osservanza degli obblighi di comunicazione previsti dal presente decreto e può richiedere integrazioni e chiarimenti ai soggetti che hanno eseguito le comunicazioni stesse.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;605#art-8